LEGGE 3 marzo 2009, n. 18                                                                          (LEGGI LA CONVENZIONE ONU)
 

  Ratifica  ed  esecuzione  della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti  delle  persone  con  disabilità,  con Protocollo opzionale,
fatta  a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                     Promulga la seguente legge:

                               Art. 1.


                    Autorizzazione alla ratifica


  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
                               Art. 2.


                        Ordine di esecuzione


  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla Convenzione ed al
Protocollo  di  cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro
entrata    in   vigore,   in   conformita'   con   quanto   previsto,
rispettivamente,  dall'articolo  45 della Convenzione e dall'articolo
13 del Protocollo medesimi.
                               Art. 3.


Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilità


  1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita',  in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di
cui  all'articolo  1,  nonche'  dei  principi  indicati nella legge 5
febbraio  1992, n. 104, e' istituito, presso il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali, l'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato
«Osservatorio».
  2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono
nominati,  in  numero  non  superiore  a  quaranta,  nel rispetto del
principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
  3.  Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che
siano  rappresentate  le  amministrazioni  centrali  coinvolte  nella
definizione  e  nell'attuazione  di politiche in favore delle persone
con  disabilita',  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto
nazionale  di  statistica,  le  organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  dei  lavoratori,  dei  pensionati  e  dei  datori di
lavoro,  le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo
settore  operanti  nel  campo  della  disabilita'.  L'Osservatorio e'
integrato,   nella   sua  composizione,  con  esperti  di  comprovata
esperienza  nel  campo  della disabilita', designati dal Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  in  numero  non
superiore a cinque.
  4.  L'Osservatorio  dura  in  carica tre anni. Tre mesi prima della
scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione
sull'attivita'  svolta  al  Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  ai  fini  della  valutazione  congiunta  della  perdurante
utilita' dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un
ulteriore  periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali. Gli
eventuali  successivi  decreti  di  proroga  sono adottati secondo la
medesima procedura.
  5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
   a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1
ed  elaborare  il  rapporto  dettagliato sulle misure adottate di cui
all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato
interministeriale dei diritti umani;
   b)  predisporre  un programma di azione biennale per la promozione
dei  diritti  e  l'integrazione  delle  persone  con  disabilita', in
attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
   c)  promuovere  la  raccolta  di dati statistici che illustrino la
condizione  delle persone con disabilita', anche con riferimento alle
diverse situazioni territoriali;
   d)  predisporre  la  relazione  sullo  stato  di  attuazione delle
politiche  sulla  disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come  modificato dal comma 8 del
presente articolo;
   e)  promuovere  la  realizzazione  di studi e ricerche che possano
contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie verso cui indirizzare
azioni  e  interventi per la promozione dei diritti delle persone con
disabilita'.
  6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento
annuo  di  500.000  euro,  per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo
onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8.  All'articolo  41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le  parole:  «entro  il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».
                               Art. 4.


                          Entrata in vigore


  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 marzo 2009

                             NAPOLITANO

              Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
              Frattini, Ministro degli affari esteri
              Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano


                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1279):
             Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e
          dal   Ministro   del   lavoro,  salute,  politiche  sociali
          (Sacconi) il 16 dicembre 2008.
             Assegnato  alla  3ª  commissione (Affari esteri) in sede
          referente,   il   16   dicembre   2008,  con  pareri  delle
          commissioni  1ª,  2ª,  5ª,  7ª,  8ª,  11ª,  12ª e Questioni
          regionali.
             Esaminato dalla 3ª commissione il 18, 22 dicembre 2008 e
          14 gennaio 2009.
             Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 2009 (atto n.
          1279-A) relatore sen. Compagna.
             Esaminato  in  aula il 26 gennaio 2009 e approvato il 28
          gennaio 2009.
          Camera dei deputati (atto n. 2121):
             Assegnato   alla  III  (Affari  esteri)  e  XII  (Affari
          sociali)  commissioni  riunite  in  sede  referente  il  29
          gennaio  2009  con  pareri delle commissioni I, II, V, VII,
          VIII, IX, XI e Questioni regionali.
             Esaminato  dalla III e XII commissioni il 5, 10, 17 e 18
          febbraio 2009.
             Esaminato in aula il 20 febbraio 2009 e approvato, il 24
          febbraio 2009.
(LEGGI LA CONVENZIONE ONU)
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